La comunanza agraria “Appennino Gualdese” , esperiti i tempi tecnici di deposito del ricorso al Tar, ieri, ha spiegato punto per punto i motivi che hanno indotto l’ente a rivolgersi al giudice.
Viene chiesto l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità ’ della Determinazione dirigenziale n. 8399 del 12.11.2015 con cui la Regione ha calcolato le indennità spettanti per il calcolo delle spettanza per la compressione dei diritti di uso civico gravanti sui terreni oggetto di concessione mineraria per la captazione “Acqua Rocchetta”, nonché di ogni altro atto connesso.
Innanzitutto, spiegano dalla Comunanza, con il provvedimento impugnato, viene effettuata la liquidazione delle indennità ma questa liquidazione è, secondo noi, del tutto illegittima in quanto relativa ai terreni oggetto di una concessione autorizzata in violazione di legge e comunque adottata tenendo conto di presupposti inesistenti“. Infatti, sostengono dall’Appennino Gualdese, gli atti amministrativi, che hanno condotto al rilascio della concessione mineraria per la captazione e delle successive proroghe, “sono radicalmente nulli o comunque annullabili, in quanto mancanti del presupposto indefettibile del cambio di destinazione d’uso dei terreni sui quali insiste la stessa concessione, richiesto dalla legge“. Secondo la tesi della Comunanza tutti gli atti di concessione sono nulli per impossibilità dell’oggetto o per contrasto con norme imperative, dove un’area posta in tutela di 224 ettari è stata sottratta alla piena disponibilità degli abitanti della città di Gualdo.
Secondo punto contestato è che dal testo della Determinazione non si comprende se la liquidazione si riferisca all’indennità che la società Rocchetta avrebbe dovuto versare, sulla base delle concessioni del 1993 e del 1996 (dal 1993 a oggi), oppure agli importi che l’azienda dovrebbe corrispondere dal novembre 2015, sempre per la concessione in essere, o ancora se tale computo riguardi addirittura la proroga richiesta dalla Rocchetta, che al momento dell’atto impugnato non era stata ancora approvata.
“Le indennità vengono liquidate sulla base della suddivisione delle aree di concessione in aree di tutela assoluta ed aree di salvaguardia, ma – dicono dalla Comunanza spiegando il terzo punto su cui si fonda il loro ricorso, come confermato dal Dirigente del Servizio risorse idriche, per la concessione Rocchetta non erano mai state delimitate le aree di salvaguardia di cui alla L.R. 22.12.2008 n. 22. Infine se si volesse affermare che la liquidazione dell’indennità dovrebbe essere riferita agli atti di proroga, anche in questo caso si dovrebbe affermare l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto adottato prima del provvedimento di concessione della proroga e, soprattutto, perché assunto in assenza del provvedimento che avrebbe dovuto costituirne il presupposto“.
Qui il testo i del ricorso: Pag 1 Ricorso TAR-Comunanza Regione-Rocchetta (1) Pag 2-19 Ricorso TAR-Comunanza Regione-Rocchetta (1)