Decreto Liquidità: ecco come muoversi per l’accesso al credito garantito

Una guida all’utilizzo del Decreto Liquidità relativamente ai fondi per il credito preparata dallo studio commercialista della dottoressa Marta Morbidelli di Gualdo Tadino

L’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.), in tempi molto ristretti e celeri, ha già fornito, alle banche e istituti di credito, le indicazioni necessarie per fornire i finanziamenti alle imprese secondo le disposizioni previste dal decreto liquidità di aprile 2020. In particolare, la circolare ABI identifica i soggetti beneficiari e definisce le condizioni di accesso, i limiti di importo, nonché i costi dei prestiti bancari che beneficeranno della garanzia pubblica. Visto lo stato di emergenza e le norme di distanziamento sociale, sono abilitate procedure eccezionali per la sottoscrizione dei contratti legati alle richieste di prestito, che si affiancano alla modalità in sede, ad oggi difficilmente percorribile.

Ci si può dunque rivolgere subito alla banca per avviare le pratiche perché gli istituti hanno tutti gli strumenti necessari anche se, va ricordato, che fino a quando il decreto Liquidità non sarà passato al vaglio della Commissione europea anche le istruttorie più veloci, come quelle per gli importi fino a 25 mila euro garantiti al 100 per cento, non potranno consentire la concessione del finanziamento.

In questi finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità il supporto statale si divide tra le garanzie concesse da SACE Spa e le garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, per le aziende di minori dimensioni. Ricordiamo che si parla sempre ed esclusivamente di somme concesse a titolo di prestito e non a fondo perduto per cui le somme ottenute dovranno essere rimborsate all’ente erogante.

Analiziamo nel dettaglio le due tipologie di garanzie, quelle fornite da SACE SpA e quelle del Fondo di Garanzia PMI:

  1. Garanzie SACE per imprese di maggiori dimensioni:

Le garanzie di SACE SpA vengono concesse da subito in favore delle banche per nuovi finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, a tutte le imprese di qualsiasi dimensione.

Le PMI possono attingere alla garanzia SACE in via residuale, ossia solo dopo aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Sono escluse le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, o sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria e le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate.

La percentuale massima di garanzia è funzione delle dimensioni dell’impresa ed è pari al:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

I finanziamenti coperti dalla garanzia SACE devono essere erogati entro il 31.12.2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento (ossia un periodo di tempo in cui il debitore rimborsa solo la quota interessi del finanziamento senza quota capitale) della durata di massimi 24 mesi.

Punto molto importante è l’importo finanziabile che non può superare il maggiore tra i seguenti importi:

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • Il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento garantito da SACE SpA non è privo di condizioni, in particolare:

  • Deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o Capitale circolante di stabilimenti produttivi situati sul territorio dello stato Italiano.
  • Le imprese dovranno assumere l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020.
  • Le imprese dovranno gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali.
  • Assolutamente il finanziamento con la garanzia SACE non può essere destinato alla sostituzione di un precedente finanziamento.

I costi della garanzia SACE sono indicati nel Decreto Liquidità ed ammontano a:

  • 0,25% (elevata allo 0,50% per le imprese di più grandi dimensioni) dell’importo garantito durante il primo anno;
  • 0,50% (elevata all’ 1% per le imprese di più grandi dimensioni) durante il secondo e terzo anno;
  • 1% (elevata al 2% per le imprese di più grandi dimensioni) durante il quarto, quinto e sesto anno

Mentre i costi bancari del finanziamento devono essere notevolmente ridotti rispetto a quelli di finanziamenti analoghi erogati senza la garanzia SACE (le commissioni bancarie, ad esempio, devono limitarsi al mero recupero dei costi).

  • Garanzie del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

L’Operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è stata estesa, nel Decreto Liquidità, a tutte le pmi fino a 499 dipendenti.

Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI, comprese quelle che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatoreclassificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato) a tutte le imprese che non superano i 3,2 milioni di euro di ricavi. La garanzia comunque non può essere rilasciata per finanziamenti che siano di importo superiore al 25 per cento dei ricavi dell’impresa così come risultano dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (quindi probabilmente bilancio 2018 e Unico 2019 redditi 2018 per chi istruirà le pratiche in questi giorni).

IMPORTANTE

Altra novità operativa del Fondo centrale di garanzia è la garanzia per fornire PRONTA LIQUIDITA’ alle PMI. Infatti il Decreto liquidità prevede la possibilità di essere ammessi alla garanzia del Fondo PMI, con copertura al 100% e per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, con i seguenti limiti:

  • inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
  • un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

La garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI in questo caso è gratuita e la banca può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del fondo (La Banca in questo caso, rispettati tutte le condizioni sopra dette, non deve istruire alcuna pratica ma erogare la somma semplicemente dietro presentazioni delle autocertificazioni rilasciate dall’ impresa). La garanzia può essere richiesta anche per finanziamenti già erogati in data successiva al 31 gennaio e da non oltre tre mesi dalla data di richiesta in modo tale da ottenere su tali finanziamenti già accesi la riduzione dei tassi di interesse applicati.

Infine il decreto consente alle banche di avvalersi, solo per questa fase di emergenza, di strumenti semplificati per la sottoscrizione dei contratti in modalità remota. La norma attribuisce “al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta, sia l’efficacia probatoria. Questo significa che si può istruire la pratica di finanziamento semplicemente inviando la documentazione per email, anche non certificata e allegando copia del documento di identità, senza recarsi fisicamente allo sportello bancario. Gli originali della pratica dovranno essere consegnati all’impresa alla prima data utile in cui il soggetto si presenterà in filiale.

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Redazione Gualdo News
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