Gualdo Futura, considerazioni sulla sentenza Tar Rocchetta – Comunanza

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del gruppo consiliare di maggioranza Gualdo Futura, che pubblichiamo integralmente. Eventuali repliche possono essere inviate alla mail redazione@gualdonews.it

“In data 28 settembre 2020 è uscita la sentenza sull’annosa vicenda che vede come protagoniste Comune di Gualdo Tadino, Regione dell’Umbria, Rocchetta e Comunanza Agraria Appennino Gualdese.
La Comunanza ha bloccato il rinnovo della concessione alla società Rocchetta Spa per un vizio di forma, da cui l’ultima sentenza del Tar dell’Umbria, di cui tutti discutono e inneggiano alla vittoria (sicuramente una delle maggiori vittorie è quella delle spese dei legali impegnati nell’attacco e nella difesa). Anche l’Ente Esponenziale, o Ente di diritto “privato”, la Comunanza per intenderci, non ha mancato l’occasione per esultare di fronte “ad un passato di irregolarità ed abusi”.

Come gruppo Gualdo Futura abbiamo sentiamo l’obbligo di leggere con altrettanta attenzione tale sentenza e proviamo a dare degli spunti, dei contributi, come hanno fatto in tanti.
Andando nel dettaglio della stessa, si fa presente che non è in discussione l’autorizzazione del progetto Rocchetta, per la quale è anche previsto il ripristino dell’area delle Fonti della Rocchetta, ma il cambio di destinazione d’uso della superficie di accesso ai pozzi R1 ed R5 (quest’ultimo attualmente non utilizzato dalla Rocchetta), mentre gli altri due pozzi R2 ed R4 non sono in discussione.

L’area oggetto della sentenza ha una superficie complessiva di circa 250 mq e consiste nell’area di pertinenza ai pozzi, che la Comunanza o Ente esponenziale di diritto privato, può rivendicare, in quanto non interpellata nella procedura del cambio di destinazione d’uso. Si tratta di 250 mq, sui quali la Comunanza può e rivendica per la collettività gualdese il diritto di PASCERE E LEGNARE; unica funzione che il Tar dell’Umbria continua a riconoscergli. Infatti nei vari post, articoli ricchi di enfasi e di esaltazione per il blocco del progetto, non viene detto che il provvedimento dell’autorizzazione alla proroga della concessione non sia in discussione. No. Certo che non viene detto.

Nella sentenza viene sottolineato che la Comunanza Agraria Appennino Gualdese non ha diritto a partecipare alla conferenza dei servizi (conferenza indetta per verificare la validità del progetto proposto relativo al rinnovo della concessione di acqua) in quanto “… gli enti titolari di uso civico non figurano tra i soggetti che devono partecipare ai lavori della Conferenza, che rappresenta un modulo procedimentale riservato alle Amministrazioni titolari di competenze pubblicistiche rilevanti”.

E’ importante sottolineare ciò che dice il Tar nell’ultima sentenza, con riferimento al ruolo della Comunanza Agraria nel procedimento di proroga delle concessioni di acqua oligominerale:  “Giova infatti rammentare – come evidenziato dalla Regione Umbria e dalla controinteressata – che, per giurisprudenza pacifica, in tema di impugnazione di procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti è legittimato alla contestazione di un affidamento effettuato senza la prescritta gara soltanto l’operatore economico “di settore” ovvero titolato a pretendere l’indizione di una gara che gli consenta di acquisire il bene della vita a cui sostanzialmente aspira (ex multis C.d.S., A.P., 7 aprile 2011, n. 4; Id., sez. IV, 20 agosto 2013, n. 4199).”

1.         Non appare meritevole di accoglimento il IV motivo dell’originario ric. n.r.g. 138/2016 in tema di violazione delle garanzie partecipative della Comunanza Agraria con riferimento al procedimento volto alla proroga della concessione, con particolare riguardo al mancato invito a partecipare alla Conferenza di servizi all’uopo indetta.

Posto che gli istituti partecipativi previsti dalla legge generale sul procedimento debbono in linea di massima trovare applicazione anche in seno alla conferenza di servizi seppur con riferimento al (solo) soggetto privato proponente (art. 14 ter, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990), va evidenziato come in base agli artt. 12 e 23 della legge regionale n. 22 del 2008, gli enti titolari dei diritti di uso civico non figurino tra i soggetti che devono partecipare ai lavori della Conferenza, che rappresenta un modulo procedimentale riservato alle sole Amministrazioni titolari di competenze pubblicistiche rilevanti (ex multis C.d.S., sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 560; Id. sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4575).

Da quanto riferito dalla stessa Comunanza Agraria, inoltre, emerge la partecipazione della stessa, nel settembre 2015, a un incontro indetto dalla Regione Umbria con le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di proroga; non può essere quindi negato, sotto un profilo sostanziale e finalistico, dell’avvenuto confronto dialettico con l’Amministrazione in tale procedimento”.

Il Tar sottolinea il fatto che la Comunanza Agraria Appennino Gualdese deve occuparsi solo di PASCERE E LEGNARE e che l’acqua e le risorse minerarie in generale non sono di sua competenza, ma “continuano ad essere” demanio pubblico.

Tanto più che, con riferimento alla Sentenza del 10/02/2020 n. 18 del Commissario usi Civici di Roma, che sembrava “definitivamente” legittimare l’uso civico sulle sorgenti di acqua oligominerale gualdesi (ricomprendendo queste nella definizione di “corpi idrici” di cui alla legge 168/2017) , il Tar dell’Umbria sottolinea “…. come non possano assurgere ad autonomi vizi le considerazioni incidentalmente svolte da altro giudice circa la legittimità di provvedimenti amministrativi”. E’ chiaro che il Tar non conferma che ci sia uso civico sulle sorgenti di acqua oligominerale gualdese, altrimenti avrebbe legittimato la Comunanza a partecipare alla Conferenza dei Servizi.

Riassumendo: per circa 250 mq di terreno della quale la Comunanza Agraria non vuole privarsi, perché deve garantirne l’utilizzo per il pascere ed il legnare a favore dei gualdesi iscritti quali utenti monte, si è bloccato un progetto d’investimento di circa 30 milioni di euro nel quale è inserito soprattutto il ripristino dell’area della vecchia sorgente che a noi del gruppo Gualdo Futura e sicuramente a tutti i gualdesi sta molto a cuore!
Come Gualdo Futura chiediamo quindi alla Comunanza Agraria Appennino Gualdese di abbandonare ogni forma di procedimento giudiziario in corso e di rendersi immediatamente disponibile a regolarizzare questo vizio di forma, altrimenti deve assumersi l’onere e la responsabilità di aver bloccato il ripristino delle Fonti della Rocchetta e, non secondario in questo periodo di crisi, di nuovi posti di lavoro!

Ci viene spontanea un’altra considerazione, oltre al blocco di nuovi posti di lavoro. Il Tar,  sempre nell’ultima sentenza, afferma che le spese sono compensate. Quindi Comune e Regione pagheranno ciascuna le proprie spese legali, per aver sostenuto la propria difesa contro il Ricorso della Comunanza Agraria alla famosa proroga della concessione da parte della Regione Umbria.

Ma le spese della Comunanza per aver avviato tutti questi procedimenti giudiziari, chi le paga? Chi le sta pagando? Gli utenti monte iscritti alla Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese, ciascuno pro-quota? Sicuramente gli utenti iscritti lo sapranno e speriamo riferiscano agli altri Gualdesi non iscritti. Perché anche questo è un dato importante da capire”.

Gruppo Consiliare Gualdo Futura

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Redazione Gualdo News
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