Gualdo C.-Collepieve, nessun insulto razzista e squalifica all’allenatrice

Dopo che per giorni la vicenda dei presunti insulti razzisti durante la partita Allievi tra Gualdo Casacastalda e Collepieve ha tenuto banco sui giornali, nei siti web e sulle televisioni, con intere prime pagine dedicate alla vicenda e che aveva visto anche l’intervento del sindaco di Gualdo Tadino, è arrivato in serata l’atteso verdetto del giudice sportivo.

La decisione dà pienamente ragione a quanto sostenuto sin dall’inizio dal Gualdo Casacastalda: nessun insulto a sfondo razziale è stato ravvisato dall’arbitro, ma è invece stata comminata una squalifica fino al 30 marzo prossimo dell’allenatrice del Collepieve Marta Gelosia e una multa alla società perugina di 208 euro (75 euro anche al Gualdo Casacastalda).

Questo il testo del comunicato:

PREMESSO
– che, al 33º del secondo tempo, sul risultato di 8-0 in favore del Gualdo Casacastalda, i calciatori del Collepieve abbandonavano il terreno di gioco in segno di protesta;
– che, infatti, a detta dell’allenatrice del Collepieve, sarebbero stati proferiti insulti a sfondo razziale nei confronti di alcuni tesserati del Collepieve e che, per tale motivo, la predetta aveva deciso di ritirare la propria squadra;
che il Direttore di gara non ha udito alcun insulto nei confronti dei predetti calciatori;
– che, all’atto di abbandonare il campo, scoppiava un parapiglia fra i presenti, prontamente sedato dai dirigenti e dagli allenatori delle due squadre;
– che, nel frangente, l’allenatrice del Collepieve lamentava di essere stata colpita alla clavicola (senza, tuttavia, riuscire a fornire indicazioni utili ad individuare l’aggressore);
– che, giunto nel proprio spogliatoio, il direttore di gara poteva notare come la porta dello stesso fosse stata danneggiata;
OSSERVA:
Qualsiasi decisione circa la sussistenza o meno delle condizioni per proseguire la gara spettano esclusivamente al direttore di gara. Non può, infatti, l’allenatore di una delle due squadre (nè chicchessia) sostituirsi all’arbitro e decidere di ritirare la propria squadra non ritenendo sussistenti le condizioni per proseguire la partita. Nel caso di specie, fra l’altro, i presunti insulti lamentati dalla allenatrice del Collepieve, Gelosia Marta, non sono stati in alcun modo percepiti dal direttore di gara.
Non v’è dubbio, pertanto, che la Società Collepieve debba essere sanzionata ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. così come debba essere sanzionata l’allenatrice Gelosia per violazione dell’art. 1 bis comma CGS; Parimenti debbono essere sanzionate le due Società per l’accenno di rissa scoppiato fra i propri tesserati (sia pure con sanzione ridotta in virtù del fattivo intervento pacificatore dei propri dirigenti).
DELIBERA:
1) La sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-8 a carico della Società Collepieve;
2) L’ammenda di Euro 103,00 a carico della Società Collepieve (per la mancata prosecuzione della gara);
3) L’ammenda di Euro  75,00 a carico della Società Collepieve (per la partecipazione dei propri tesserati alla rissa);
4) L’ammenda di Euro 75,00 a carico della Società Gualdo Casacastalda (per la partecipazione dei propri tesserati alla rissa);
5) La squalifica fino al 30.03.2018 a carico di Gelosia Marta (allenatore Collepieve).

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Redazione Gualdo News
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