Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso presentato dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese, condannandola anche al pagamento delle spese, contro il nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Umbria il 18 ottobre 2022 nell’ambito del progetto di riqualificazione del torrente Feo, presentato da Rocchetta Spa, che fa parte del risanamento della Valle del Fonno devastata dall’alluvione del 2013.
La sentenza, emessa dalla Corte presieduta dal dottor Antonio Pietro Lamorgese, ha visto coinvolte numerose parti, con la Comunanza da un lato e Regione Umbria, Agenzia del Demanio, Ministero dell’economia e finanze, Comune di Gualdo Tadino e Rocchetta S.p.A. dall’altro.
La controversia è sorta a seguito della determinazione dirigenziale della Regione Umbria del 18 ottobre 2022 che autorizzava la sdemanializzazione di porzioni dell’alveo del torrente Feo e per la demanializzazione di nuovi tratti a seguito della riqualificazione idraulica prevista nel progetto predisposto dalla società Rocchetta.
La Comunanza Agraria ha impugnato il provvedimento sostenendo che alcune particelle coinvolte fossero beni di uso civico e, pertanto, non soggetti a esproprio né a modifiche di destinazione senza una procedura specifica.
Secondo il ricorso, la Regione avrebbe omesso di coinvolgere la Comunanza nel procedimento. Inoltre, il parere rilasciato sarebbe stato generico, senza adeguata istruttoria, e avrebbe interessato anche terreni di proprietà privata non inclusi nel demanio idrico.
Durante l’udienza del 23 ottobre 2024, la Regione Umbria, il Comune di Gualdo Tadino, l’Agenzia del Demanio e Rocchetta S.p.A. hanno sostenuto che il nulla osta è un parere tecnico preliminare e non vincolante, destinato a garantire la sicurezza idraulica.
La Regione ha inoltre evidenziato che la Comunanza è stata successivamente convocata alla conferenza di servizi. “Anche sotto il profilo partecipativo – scrivono i giudici – non si è ancora verificata alcuna lesione, essendo ancora in corso il procedimento per la sdemanializzazione.”
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Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della procedura adottata dalla Regione, ritenendo inammissibile il ricorso della Comunanza. Secondo i giudici, il nulla osta è un atto tecnico propedeutico alla successiva fase e pertanto non autonomamente impugnabile, poiché non determina direttamente la sdemanializzazione e non pregiudica i diritti di uso civico, che potranno essere tutelati durante il procedimento.
Al riguardo la decisione finale, hanno evidenziato i giudici, spetta all’Agenzia del Demanio, che dovrà valutare gli interessi pubblici e le condizioni giuridiche delle aree interessate.
Il tribunale sottolinea inoltre che “qualora si ravvisino gli estremi per ritenere contestata la proprietà collettiva delle particelle in capo alla Comunanza agraria, la stessa dovrebbe esercitare un’azione a tutela di tale proprietà davanti al giudice competente anche per la tutela degli usi civici, quale il Commissario liquidatore degli usi civici.”
Per questi motivi il Tribunale Superiore delle Acque “ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti“, condannando la Comunanza Agraria Appennino Gualdese “al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Umbria, Agenzia del Demanio e Ministero dell’economia e delle Finanze, Comune di Gualdo Tadino, Società Rocchetta S.p.A.” per complessivi 6.000 euro.