La comunanza agraria “Appennino Gualdese” si riunirà in assemblea il prossimo 29 aprile, alle 21, nella sede del Centro della Terza Età, in Piazza del Mercato. Dopo la relazione della presidente, Nadia Monacelli, si parlerà della recente sentenza del Commissariato agli usi civici e degli atti che ne conseguiranno, dei ricorsi al Tar contro la proroga della concessione Rocchetta, del pascolo montano e del legnatico.
Il Cda della Comunanza, nel frattempo, ha depositato formalmente il ricorso al Tar contro la Regione, il Comune, la Provincia, l’Arpa, l’Ati, Umbra Acque per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità della Determinazione regionale n. 9873 del 18.12.2015 sulla proroga della concessione di acqua minerale denominata “Rocchetta” e istituzione delle aree di salvaguardia e della Deliberazione del Consiglio Comunale di Gualdo Tadino n. 54 del 29.10.2015, che ha espresso parere favorevole.
L’Ente “Appennino Gualdese” ha voluto spiegare alla cittadinanza i motivi del ricorso, che sono – in sintesi – i seguenti:
1.- La Regione ha accordato la proroga della concessione prima della scadenza del termine previsto per il 2022, sulla base della richiesta avanzata dalla Rocchetta S.p.a. che ha presentato un programma di investimenti. Secondo la Comunanza Agraria, la Regione ha applicato gli articoli della legge regionale concedendo la proroga all’originario concessionario, automaticamente, senza attivare alcuna procedura competitiva. Inoltre, la necessità di attivare tale procedura non si ritrova neppure nella Delibera del Consiglio comunale 54/2015, anch’essa impugnata. Eppure il provvedimento in questione riguarda la concessione di beni pubblici per fini economici e, secondo l’univoca interpretazione giurisprudenziale da sentenze del Consiglio di Stato, avrebbero dovuto essere necessariamente applicati i principi di non discriminazione, sanciti da norme comunitarie.
2.- Secondo la Comunanza agraria, la Legge Regionale – Umbria n. 22 del 22.12.2008 deve ritenersi incostituzionale per violazione della Costituzione e del Trattato dell’Unione Europea. Si fa riferimento ad una Sentenza della Corte Costituzionale relativamente ad un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, in tutto simile al caso in questione. In tal caso si dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma poiché prevedeva un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima e tale automatismo determinava una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano la concessione non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.
3.- Si contesta l’assenza di mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico con riguardo ai provvedimenti iniziali di concessione e autorizzazione, compresi quelli edificatori relativi alla realizzazione dei pozzi da parte del Comune di Gualdo Tadino. “Questo mancato cambio – dicono dalla Comunanza – ha l’ effetto di privare i componenti della collettività, che ne sono i veri titolari, del beneficio, per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l’utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo“.
4. Nella concessione Rocchetta, che si stende su 224 ettari quasi tutti soggetti ad uso civico, la Regione ha individuato e delimitato le zone di rispetto ristretto per circa ha 275 ad uso civico, la zona di rispetto allargata per 240 ettari e la zona di protezione per altri 275 ettari. “Oltre quindi ad avere compressione significativa dei diritti su 790 ettari soggetti ad uso civico, di proprietà dei gualdesi, su alcuni di questi terreni vi sono addirittura contratti di affitto per pascolo in essere, stipulati dal Comune con allevatori locali. Gli atti impugnati incidono sull’uso civico senza che vi sia stato alcuna valutazione del cambio di destinazione d’uso”. La Comunanza agraria, sostengono dal Cda, avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento che ha condotto, tra l’altro, alla delimitazione delle aree di salvaguardia, ma Regione e Comune non hanno mai formalmente comunicato alla stessa l’avvio del procedimento volto al rilascio della proroga ed è è stata esclusa dalla Conferenza di Servizi, alla quale avrebbe dovuto partecipare, quale ente gestore dei beni gravati da uso civico. “La nuova destinazione dei terreni deve rappresentare un beneficio per la generalità degli abitanti e la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che, sia pure ai fini di realizzare infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse, ha garantito l’utilizzabilità di suoli gravati da usi civici, sulla base della semplice autorizzazione comunale. Infine l’autorizzazione regionale non può ritenersi implicita nella concessione di sfruttamento, che risulta rilasciata senza alcuna espressa considerazione della compressione dell’uso civico derivante dal provvedimento”.
5- Secondo i ricorrenti, poiché è stata dimostrata l’assenza di mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico, compresi quelli edificatori relativi alla realizzazione dei pozzi, ne consegue che i provvedimenti che precedono l’atto impugnato, sono radicalmente nulli per essere stati adottati in violazione di norme imperative.
6.- La Determinazione dirigenziale impugnata prevede la proroga per “la quantità massima di acqua prelevabile pari alla portata media annua di 25l/s di cui 18l/s per l’acqua minerale Rocchetta e di 7l/s per l’acqua minerale Serrasanta”. “Ma – sottolineano dalla Comunanza – lo sfruttamento della sorgente Serrasanta, che viene ricompresa nell’ambito della concessione originaria, è l’oggetto di una nuova concessione, anche se l’Amministrazione regionale la riconduce del tutto illegittimamente nell’ambito della proroga disapplicando ogni disposizione in tema di nuova concessione, compreso l’avvio di un previo confronto concorrenziale basato sull’evidenza pubblica”. La Comunanza poi nel ricorso esprime riserve di formulare motivi aggiunti per la questione della diversa qualità delle acque Serrasanta e Rocchetta. Manca il riferimento ad alcun atto istruttorio, quale l’attivazione di uno studio di bacino o sulla sostenibilità idrogeologica anche per l’approvvigionamento idrico necessario per le esigenze degli abitanti, effettuato prima del rilascio della nuova concessione “Serrasanta”. “Per concessione “Serrasanta”, all’interno della concessione Rocchetta, non è stata attivata nessuna alcuna procedura di affidamento di evidenza pubblica che sarebbe stata doverosa, poiché non è automatico che debba essere rilasciata al concessionario titolare Rocchetta. “Di nuovo, poi, manca qualsiasi mutamento di destinazione d’uso dei terreni, sui quali insiste la predetta concessione”. Ad oggi il pozzo di captazione Serrasanta è stato realizzato su terreno privato non gravato da uso civico, ma, a parte l’accertamento che la Comunanza si riserva di effettuare, intorno alla predetta area privata si estende la Zona di rispetto ristretta, nonché quella allargata, e non vi è alcuna valutazione né cambio della destinazione d’uso. Come stabilito dalla Sentenza n. 190 del 20.5.2008 del TAR Umbria per i pozzi di Corcia tale omessa valutazione deve fare ritenere illegittimo il rilascio della concessione.
7.- Si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, che ha confermato la pronuncia del Tar Umbria 189 del 20.5.2008, sulla questione dell’omessa considerazione dell’incidenza del prelievo idrico sulle componenti ambientali per la questione dei cosiddetti “pozzi Corcia”. Il Consiglio di Stato ha affermato che le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e devono essere subordinate al Piano di Tutela delle acque.” Il Piano di Tutela della Regione Umbria contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, di cui la Regione avrebbe dovuto tenere conto prima di rilasciare la proroga, da subordinare alla valutazione della sostenibilità ambientale con riferimento alla garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico interessato al prelievo, della capacità di ravvenimento della falda, dell’equilibrio del bilancio idrico del bacino o sottobacino di riferimento. “Nessuna delle valutazioni e degli accertamenti citati sono stati effettuati e come affermato dal Tar nella sentenza citata L’omissione inficia la concessione impugnata“.
8. Gli interventi previsti dalla Rocchetta S.P.A. ricadono all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5210014 “Monti Maggio – Nero” (doc. 24), che fa parte della rete “Natura 2000” – strumento fondamentale della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Gli interventi devono essere sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) e di incidenza ambientale (VIA) e, considerando l’importanza del sito e la necessità di determinare gli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati, dicono dalla Comunanza, sarebbe stato necessario attivare il procedimento al momento della presentazione del progetto e non successivamente, dopo che la proroga e la concessione sono state accordate. “. La Rocchetta S.P.A. dovrebbe realizzare il progetto di un’oasi naturalistica “tramite l’abbattimento delle vecchie strutture di produzione (mc. 20.000) e creazione di un parco naturalistico turisticamente fruibile…”, “ma né Regione né Comune hanno valutato se occorressero titoli abilitativi particolari, cioè se il progetto fosse effettivamente realizzabile”. Il progetto “Oasi” è stato esaminato da un esperto che lavora presso l’Istituto per l’Ambiente del Centro di Ricerca della Commissione Europea e la sua relazione è stata inviata alle autorità comunale, regionale e ministeriale, fanno sapere dalla Comunanza. “Egli ritiene che le citazioni di natura faunistica menzionate nel progetto, non sono oltr” la fauna autoctona locale, come la relazione progettuale fa invece ritenere, ma ne fanno parte integrante. Il progetto ignora sia l’istituzione della Rete Natura 2000, sia la procedura del SIC IT5210014, e non cita il lungo elenco di specie che sarebbero attribuite al sito“. Infine, come stabilisce la legge, per la comparazione degli interessi andava anche fatta la valutazione del programma degli investimenti, tenendo conto della sua incidenza sull’economia locale, “ma la Determinazione impugnata ha approvato, senza alcuna verifica, il risanamento della valle Rocchetta.
La Comunanza agraria ha incaricato un tecnico, che ha redatto una relazione depositata in cui è stato precisato che “i fenomeni di ruscellamento escavazione e smottamento hanno determinato il trasporto a valle, con forza e dirompenza sempre maggiore, di detriti vari, rocce comprese, in quantità aumentante esponenzialmente durante la corsa verso il fondo valle”. “A fronte di ciò – scrivono dall’Appennino Gualdese – è stato rilevato che gli scavi sono stati eseguiti e richiusi non a perfetta regola d’arte e comunque in dispregio alle prescrizioni del Comune di Gualdo Tadino e della Comunità Montana” e il tecnico li ha descritti nel dettaglio.
“A fronte di un investimento previsto di Euro 30.500.000 – concludono dalla Comunanza – soltanto il 10% degli investimenti avrebbero un’incidenza sull’economia locale, mentre il resto degli interventi riguarderebbe unicamente Rocchetta S.P.A”. Comunanza che rimanda al proprio sito Internet per la consultazione del testo integrale del ricorso e delle motivazioni dello stesso.